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Corte d'Appello di Bologna > Lavoro straordinario
Data: 28/08/2000
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 39/00
Parti: Barilla Alimentare S.P.A. / Mambelli +3
LAVORO STRAORDINARIO CONTINUATIVO E NON OCCASIONALE - INCIDENZA NEL CALCOLO DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' E DEL TFR: SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: NECESSITA' DI DEROGA ESPLICITA - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE


Alcuni ex dipendenti della Barilla che avevano effettuato prestazioni straordinarie con continuità e non occasionalità convenivano in giudizio con separati ricorsi il proprio datore di lavoro avanti al Pretore di Parma (nel corso del processo "trasformatosi" in Giudice unico del Tribunale) per vedersi riconosciuto il diritto al computo dello stesso sia nell'indennità di anzianità accantonata al maggio del 1982, sia nel TFR, prima e dopo la presunta deroga da parte del CCNL del 1983 che, a detta del datore di lavoro, l'avrebbe espressamente escluso. Il Tribunale di Parma accoglieva parzialmente le domande, e la sentenza veniva impugnata dalla società che proponeva cinque motivi di appello principale nei confronti dei lavoratori, che a loro volta proponevano tre motivi di appello incidentale. La complessità delle questioni trattate consentono alla Corte di affrontare diverse problematiche che cercheremo di sintetizzare. PRESCRIZIONE. La società Barilla ripropone in sede d'appello l'eccezione di prescrizione, assumendo che a seguito della modifica dell'art. 2120 c.c. da parte della legge n. 297/1982 i lavoratori avrebbero titolo per riscuotere l'indennità di anzianità maturata e richiedere, nel corso del rapporto, il ricalcolo del TFR. La Corte respinge l'eccezione richiamandosi a precedenti della Corte di Cassazione (Cass. n. 1255/98; Cass. n. 11470/97; Cass. n. 10824/97) secondo i quali il diritto al TFR sorge solo alla cessazione del rapporto, e che quindi solo da tale data decorre il termine di prescrizione: è pur vero che il TFR è oggetto di un diritto di credito certo e liquido, del quale la cessazione del rapporto determina soltanto l'esigibilità, ma proprio perché non esigibile prima della risoluzione del rapporto «soltanto da questa ultima data può iniziare a decorrere il termine prescrizionale di legge (art. 2948 n. 5 cod. civ. ).» INDENNITA' DI ANZIANITA'. La società Barilla contesta che le prestazioni effettuate dai suoi ex dipendenti potessero aver avuto il carattere della continuità, dando così l'occasione alla Corte di individuarne i requisiti, rifacendosi alle decisioni del Supremo Collegio sul testo dell'art. 2120 c.c. in vigore fino alla novella del 1982: «… essendo sufficiente, ai fini della sussistenza del carattere della continuità - che non presuppone anche l'obbligatorietà della prestazione e del relativo compenso per previsione di legge o di contratto individuale o collettivo, né la sua determinatezza o determinabilità secondo criteri prefissati -, l'accertamento di un criterio di regolarità, di frequenza o anche di mera periodicità della prestazione entro un periodo di tempo apprezzabile (Cass. n. 7966/1997)». Perciò nella base di calcolo va incluso il compenso per lavoro straordinario anche se di ammontare variabile, essendo il carattere continuativo riferito all'esistenza della prestazione straordinaria e non alla sua cadenza temporale, che può essere anche periodica (e non in senso assoluto) perché espletata per esigenze aziendali imprevedibili e fortuite, purchè i compensi non siano stati meramente eventuali e saltuari. «In sostanza il giudice deve procedere ad una valutazione a posteriori, accertando se il lavoratore abbia, con apprezzabile frequenza, effettuato (come nel caso in esame) prestazioni di natura straordinaria, aventi consistenza tale da far escludere la mera eccezionalità». T.F.R. Per quanto concerne il periodo di pacifica applicabilità della sola legge n. 297/1982 (prima, cioè dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha dato adito a divergenti interpretazioni) la Corte d'Appello - richiamando una puntualizzazione della Corte di Cassazione (Sent. N. 2254/1993) secondo la quale l'art. 2120 novellato sostituisce alla regola della continuità quella della non occasionalità, che consente di comprendere nel computo del TFR anche indennità non continuative, purché occasionali - precisa: «Nel regime introdotto con la legge n. 297/82 occorre infatti aver riguardo al rapporto di causalità fra l'erogazione della prestazione retributiva ed il rapporto di lavoro, nel senso che sono da escludere dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR solo quelle somme che siano attribuite per cause del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite rispetto alla normale vicenda lavorativa (fra le tante Cass. n. 4933/89, 825/90, 2784/90, 5185/90, 2714/93)». DEROGA DA PARTE DEL CCNL. Secondo La società Barilla avendo l'art. 58 del CCNL elencato le voci da prendere - in vie esclusiva - a base per il calcolo del TFR (tra le quali "minimo tabellare", "contingenza" ed altre voci) ciò dovrebbe escludere automaticamente il computo del lavoro straordinario. La Corte d'Appello si mostra di contrario avviso. Premesso che ai fini della validità della deroga da parte della contrattazione collettiva alla nozione legale di onnicomprensività della retribuzione utile per il calcolo del TFR «è necessaria la riformulazione di una esplicita volontà delle parti contraenti che evidenzi una previsione diversa da quella di legge (Cass. n. 1255/1988; n. 7326/95; n. 8474/96)» i giudici ritengono errato dedurre, dalla mancanza di riferimenti al lavoro straordinario, l'esclusione dello stesso (ove non occasionale) dal TFR. Ciò quantomeno per la parte relativa al minimo tabellare e alla contingenza (e quindi non della maggiorazione) «quando remunerano prestazioni di lavoro straordinario». Secondo la stessa Corte di Cassazione infatti le parti, che sono state così rigorose nel richiedere l'univocità dei termini da usare, avrebbero dovuto usare espressioni chiare ed univoche. E «non si vede assolutamente il motivo per cui "minimo contrattuale" e "contingenza" dovrebbero essere tali solo quando retribuiscono il lavoro prestato in orario normale e non quando retribuiscono il lavoro straordinario non occasionale» (Cass. n. 7326/1995). Interpretando l'art. 58 del CCNL, i giudici di secondo grado hanno statuito che «la contrattazione collettiva (…) ha inteso escludere dal computo le maggiorazioni pagate sullo straordinario o per qualsiasi altra ragione, non essendo un simile titolo incluso nella tassativa elencazione contenuta nella norma contrattuale, ed ha, invece, ricompreso la parte del compenso per il lavoro straordinario corrispondente alla normale retribuzione» in quanto «il compenso per lavoro straordinario non è solo corrispettivo della crescente penosità della prestazione; è prima di tutto corrispettivo del lavoro, mentre la sua "straordinarietà" giustifica l'erogazione della maggiorazione voluta dalla legge». INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA. Va da ultimo segnalato che la Corte d'Appello di Bologna sembra aderire a quell'interpretazione dell'art. 22, comma 36° della legge n. 724 del 1994 che vieterebbe il cumulo tra rivalutazione ed interessi «questi ultimi dovendosi calcolare, secondo la previsione dell'art. 1224 cod. civ., sulla somma nominale e la rivalutazione spettando solo a titolo di eventuale "maggior danno"». Invero sul punto la motivazione della sentenza non è particolarmente approfondita, anche perché nella fattispecie concreta era pacifico che gli interessi dovessero essere calcolati sulla somma rivalutata trattandosi di crediti insorti prima del dicembre 1994. Si confida dunque che, res melius perpensa, la Corte possa, in una prossima occasione, tenere in debito conto dell'elaborazione della migliore dottrina sul punto, che ha sottolineato come il citato art. 22 comma 36 (il cui capo è intitolato "Disposizioni in materia di pubblico impiego") sia inteso a disciplinare una serie di aspetti che interessano esclusivamente il rapporto di pubblico impiego, e dovendosi pertanto escludere che il legislatore abbia voluto operare in modo così clandestino, nell'ambito di una legge finanziaria, l'abrogazione dell'art. 429 c.p.c. In ogni caso sul punto è attesa anche la pronuncia della Corte Costituzionale, a seguito del rinvio alla medesima da parte di Pret. Torino 21.5.1999 (in G.U. serie speciale n. 39 del 29.9.1999) con riferimento agl